Parrocchia Mosso Santa Maria

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Asilo capoluogo: origini

Asilo e micronido

Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio
Mosso (BI)
Scuola paritaria dell'infanzia
(Dec. Minist. n. 488/3496 del 28/02/2001)


Origini:

L'Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio di Mosso S.Maria risulta dalla fusione dei due Enti preesistenti, denominati:
" Scuola e ritiro delle figlie e Asilo Infantile "
E' stato fondato dal parroco di Mosso S.Maria, il teologo Borsetti don Bernardo, unitamente al sacerdote mossese Ormezzano don Pietro Antonio.
La data di fondazione: 6 maggio 1832.
La  Scuola pubblica maschile " risale al 1722.
Gli scopi conseguiti da ambedue gli Enti, voluti dai loro fondatori, erano di assistenza e  beneficenza.


Un aiuto concreto pro asilo: bonifico sul conto PARR.S.M.ASSUNTA
IBAN: IT 94 C 05034 82010 000000007000

Le attività dei due Enti, sin dalla fondazione, si svolsero in unione, tenendo la Scuola  Elementar a sgravio del Comune, come risulta dall'allora convenzione, e provvedendo  all'assistenza dei fanciulli nelle ore libere della scuola.
Più tardi, esattamente nel 1860, si avvia una nuova attività: l'Asilo Infantile.
Nel 1915, avendo il Comune di Mosso S.Maria annullata la convenzione con detti Enti per le  Scuole Elementari, questi ridussero la loro attività all'Asilo Infantile e all'Assistenza dei  fanciulli e delle fanciulle.


Da ciò nasce il motivo della loro unione in un unico ente.
Il nuovo ente è denominato : Asilo Infantile e Ricreatorio del Capoluogo.
( Dallo Statuto dell 'Asilo: Art.1).
Questa Scuola e stata eretta a IPAB con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956.
La nostra Scuola Materna ha una sua specifica struttura che è voluta e ben descritta dallo  Statuto che la regge.

Lo Statuto ha come preoccupazione di fondo "il Bambino", affidando alla Scuola materna il  compito di  "provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale, nei limiti consentiti alla loro  età" (Statuto art. 2).

Tra tutti i bambini, lo statuto chiede che si ponga attenzione soprattutto a coloro che più sono  in necessità:
" L 'Asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini  poveri di ambo i sessi del Comune di Mosso S.Maria, dell'eta dai tre ai sei anni." (Statuto art.2).

Le povertà presenti a quell'epoca e menzionate dallo statuto erano:
orfani di guerra, figli di mutilati, figli di invalidi di guerra, figli appartenenti a famiglie  numerose". (Statuto art.6)

Continua lo Statuto con un altro livello di povertà:



"...bambini che non abbiano persone le quali possono convenientemente vigilarli, perché  impedite dalle loro occupazioni o da altre cause. "(Statuto art.6)

Assolta questa precedenza lo Statuto da il via libera anche all'accoglienza di bambini che non  sono "poveri":
"Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche i bambini non poveri"(Statuto art.2).

I bambini, quelli poveri, sono lo scopo primario dell'Asilo, ma proprio perché sono questi i  soggetti a cui questo ente é interessato, la sua attività deve avere una modalità che sia  confacente coi poveri:
" L 'Asilo ha lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente". (Statuto art.2)

Sempre nella sua Linea di chiarezza lo Statuto definisce anche il rapporto con i non poveri  chiedendo per questi:
"pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione "(Statuto art.2).

Nasce spontanea la domanda : in che modo si sostiene allora l'Asilo?  Sempre lo Statuto  delinea le sorgenti ddei mezzi economici:
"...entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri, e con ogni  altro provento non destinato ad aumentarne il patrimonio" (Statuto art.7).

" L 'Asilo ha lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente". (Statuto art.2)

L'Asilo ha dunque una composizione di bambini poveri e non poveri. Una composizione  questa che naturalmente può ingenerare discriminazione all'interno della Scuola. Lo Statuto è molto severo nell'affermare:
"Nell 'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento tra i bambini"(Statuto art.8)

A tale proposito lo Statuto prevede che ai bambini:
"...sia fornita una sopravveste uniforme" (Statuto art.8)
Una proposta questa che non va subito letta con la logica della "divisa" usata di solito  dalle istituzioni, ma va colta nel suo intento profondo che è appunto quello di evitare nella  mentalità del bambino il senso del sentirsi "diverso", e quindi uno strumento, se volete  debole, ma efficace, col quale il bambino deve abituarsi a riconoscere l'altro come suo simile. In effetti è un aiuto a formare il senso dell'amare il prossimo "come se stessi".
Una notevole apertura quella che viene suggerita dallo Statuto verso una mentalità di non  discriminazione, ma di profonda e rispettosa accoglienza, mettendo a proprio agio i bambini.


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